Statuto

  Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato – Regione Abruzzo

 “ASSOCIAZIONE VERONICA GAIA DI ORIO PER LA RICERCA E LA LOTTA ALLA DEPRESSIONE GIOVANILE”

NUOVO   STATUTO

“ODV Associazione “Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile”  Ente del Terzo Settore

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Associazione di volontariato – Ente del Terzo Settore denominata “ODV Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile ”,con sede in L’Aquila, Viale Duca degli Abruzzi, n.15 -17.L’Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

 

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ dedicata alla memoria di Veronica Gaia di Orio, giovane studiosa di storia dell’arte contemporanea prematuramente scomparsa.

Essa intende operare nei settori di attività di interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 5 del D. Lgs. 117 del 2017.

Ha per scopo fondamentale la promozione di attività di tipo scientifico, culturale e sociale finalizzate alla ricerca e alla lotta alla depressione giovanile.

L’Associazione di natura indipendente, in ossequio al basilare principio costituzionale della libertà di associazione, di pensiero e di opinione, persegue le proprie finalità in conformità ai valori costituenti la società attuale e la comunità scientifica, salvaguardando e promuovendo la libertà della ricerca scientifica e l’affermazione dei diritti umani, civili e politici delle persone malate e con disabilità.

In particolare, l’Associazione si prefigge di:

  • contribuire al progresso delle conoscenze scientifiche riguardo la depressione giovanile, sia nell’individuazione dei fattori di rischio, sia nella definizione e nella valutazione delle strategie preventive, curative e riabilitative;
  • contribuire alla diffusione della conoscenza nella società civile delle caratteristiche della depressione giovanile e degli strumenti per un suo precoce riconoscimento nelle fasi inziali al fine di un più tempestivo e più efficace trattamento;
  • promuovere la collaborazione tra università, istituti di ricerca, istituzioni sanitarie interessate allo sviluppo delle conoscenze o espressamente dedicate alla lotta alla depressione giovanile, nei modi e con i mezzi che si riterranno più idonei, nonché svolgere ogni altra attività che possa comunque giovare al migliore conseguimento degli scopi sociali;
  • promuovere iniziative informative nelle scuole medie superiore (incontri, convegni, opuscoli e pubblicazioni divulgative, attività di consulenza, ecc. ) con il coinvolgimento di studenti, docenti, e genitori finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche delle forme di depressione giovanile ai fini della diffusione di una maggiore consapevolezza su tale delicato problema e di una più efficace prevenzione;
  • promuovere, rafforzare e favorire i contatti e la collaborazione tra le forme partecipative e associative emanate dalla società civile, interessate all’attività dell’Associazione;
  • facilitare ed incoraggiare le attività di ricerca dei singoli; favorire, costituire e coordinare le strutture, comunque denominate, istituzionali o meno, necessarie per la ricerca e lo studio, nella loro più ampia accezione, nei settori di interesse dell’Associazione;
  • essere di supporto per la formazione e l’aggiornamento degli studiosi e degli operatori sociali, secondo le finalità espresse al punto a) di questo articolo;
  • promuovere ed organizzare iniziative, meetings, incontri, manifestazioni, convegni, dibattiti, corsi, mostre, pubblicazionied ogni altra attività che possa giovare al miglior conseguimento degli scopi sociali;
  • istituire premi, borse di studio, comunque denominati, nelle forme e con le modalità che di volta in volta verranno deliberate.
  • divulgare con tutti i mezzi più idonei e nei modi più opportuni la conoscenza e gli scopi dell’Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito e sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L’associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative;
  • donazioni quali erogazioni della famiglia di Orio e lasciti testamentari;
  • contributi pubblici e privati;
  • contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • raccolte fondi;
  • entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

L’adesione all’associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell’associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 4 – BILANCIO O RENDICONTO

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5 – I SOCI

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

  • soci fondatori
  • soci ordinari
  • soci benemeriti
  • soci onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e che hanno sottoscritto l’atto notarile costitutivo della stessa.
Soci ordinari sono persone fisiche che per la loro formazione, esperienza e ruolo nei diversi ambiti della società civile sono interessati a perseguire gli scopi dell’Associazione.
Soci benemeriti sono Enti o persone fisiche che sostengono economicamente l’Associazione nel conseguimento dei fini statutari.
Soci onorari sono persone fisiche che, con la loro opera, hanno dato contributi essenziali ed illustrato campi di attività dell’Associazione.

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci firmatari dell’atto costitutivo sono definiti “fondatori” e fanno parte, iuris et de iure, del collegio permanente dei probiviri.

L’associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione stessa.

Possono essere Soci dell’Associazione:

  • le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
  • organizzazioni di volontariato;
  • altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

 

ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Le qualifiche di socio benemerito e onorario sono proposte dal Presidente. Sulla proposta del Presidente delibera il Consiglio Direttivo.
Dovranno essere pagate dai soci le quote associative.

La deliberazione positiva è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno un mese prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due  anni.

Le controversie che dovessero sorgere tra il Consiglio Direttivo e i soci, ovvero tra i soci stessi saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri che giudicheranno ex bono et equo come amichevoli compositori e senza formalità di procedura.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

L’ammontare delle quote associative annuali viene fissato dal Consiglio Direttivo di volta in volta.

ART. 7 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

1)   ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)   a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;

3)   a versare la quota associativa;

4)   a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

1)   a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;

2)   a partecipare all’assemblea con diritto di voto;

3)   ad accedere alle cariche associative;

4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

 

ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

1)   l’Assemblea dei soci;

2)   il Consiglio Direttivo – organo di amministrazione;

3)   il Presidente;

4)   il Collegio dei Probiviri;

L’elezione degli organi dell’associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L’assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o dalla maggioranza del collegio dei probiviri lo richieda.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

  • formula le linee programmatiche nell’attività dell’associazione ed il programma annuale della stessa, secondo i fini statutari;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni a maggioranza
  • delibera l’esclusione dei soci;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.  Le convocazioni sono effettuate mediante avviso telematico da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto dal segretario.

ART. 10  – CONSIGLIO DIRETTIVO – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è formato da un numero di  9 membri, nominati dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice-Presidente e un Segretario.

L’organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)   curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

2)   predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

3)   nominare il Presidente, il vice-Presidente e il segretario;

4)   deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5)  provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno uno dei probiviri ne faccia richiesta.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante mail o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

All’interno del Consiglio viene nominato un Tesoriere con responsabilità amministrativa dell’associazione ed il Segretario con competenze organizzative.

 

ART. 11- IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci.

Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d’età.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART. 12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto dai soci fondatori, che permangono nella loro posizione per tutta la durata dell’associazione, salvo il loro volontario recesso.

Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’assemblea.

La composizione del collegio non è oggetto di modificazione da parte degli altri organi sociali.

Il collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Il collegio nell’insieme o un singolo membro dello stesso può convocare, se ne ravvisa ragioni di opportunità e dandone adeguata motivazione, l’assemblea dei soci o il Consiglio Direttivo, avanzando proposte o sottoponendo questioni.

 

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

 L’organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall’assemblea quando l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l’organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall’art. 2397 del Codice Civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 14 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L’organo di Revisione Legale dei conti,  collegiale o monocratico, deve essere nominato dall’assemblea quando l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L’organo di revisione è nominato dall’assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

L’organo di revisione, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

ART. 16 – TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all’interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto dall’organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto dall’organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione dei Registri, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all’organo di amministrazione,.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e ratificato

L’Aquila, 25 Giugno 2018

 

Statuto – 27 giugno 2017